Il possesso ingiustificato di una considerevole somma di denaro (€ 23.000,00) integra il reato di ricettazione?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penale” affronta un tema scottante, in quanto sempre più spesso, a seguito di perquisizione, vengono trovate in luoghi privati considerevoli somme di denaro, non proporzionate rispetto al reddito dichiarato.

Un uomo veniva trovato, a seguito di perquisizione personale, in possesso di una somma considerevole di denaro (circa 22.940 euro), di cui non giustificava la provenienza.

Il pubblico ministero contestava il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., facendo generico riferimento a denaro di sospetta provenienza illecita.

Veniva immediatamente disposto il sequestro preventivo delle somme da parte del GIP, confermato dal Tribunale del Riesame.

Contro la decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 648 c.p. e vizio di motivazione in relazione al fumus del reato.

La strategia difensiva…

La difesa ha evidenziato che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato benché sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e, quindi, astrattamente non giustificabile non consente di presumere che la sua provenienza sia illecita, ben potendo discendere da illecito civile o reato contravvenzionale, che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall’art. 648, co. 2, o 648-bis, co. 2, cod. pen.). Inoltre, nel provvedimento impugnato non venivano indicati né il reato presupposto né, tantomeno, gli elementi che avrebbero potuto far presumere la provenienza delittuosa delle somme.

Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono state accolte dalla Corte che, con la sentenza n. 21201 del 9 giugno 2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto di sequestro preventivo del GIP, disponendo il dissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto.

La Corte, in un passaggio significativo della decisione, ha affermato che l’indagine non ha dissolto il ragionevole dubbio circa la provenienza lecita delle somme rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, valorizzando il brocardo in dubio pro reo.

Furto e aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21837/2022 riguarda un caso di furto di una borsa all’interno di un’autovettura.

Un uomo veniva arrestato e poi condannato per il reato di di furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede, ex art. 625 c.p., comma 1, n. 7, per avere prelevato una borsa contenente contanti, carte di pagamento e altri effetti personali, contenuta all’interno di un’autovettura di proprietà di terzi.

Non accettando la pronuncia di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che la borsa femminile non era da considerare come normale dotazione di un veicolo ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.


La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di gravame, richiamando la nozione di pubblica fede: 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗮.

Inoltre, accanto ai beni esposti alla pubblica fede per destinazione e consuetudine, si collocano quelli quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana.

L’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗶 che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura, tra questi, non è annoverabile la borsa.

Nel caso di contestazione del reato di furto è opportuno contattare un Avvocato Penalista.