Il MOG 231 deve essere aggiornato?

Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 non è un documento statico, destinato a conservare indefinitamente la propria efficacia per il solo fatto di essere stato formalmente adottato. La sua funzione preventiva richiede che rimanga coerente con i rischi concretamente presenti nell’impresa, con l’assetto organizzativo e con l’evoluzione normativa.

L’aggiornamento è necessario perché il modello deve mantenere nel tempo la propria idoneità preventiva.

1. Cos’è il modello 231?

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, comunemente denominato MOG 231, è l’insieme di regole, procedure, protocolli, controlli e presidi disciplinari attraverso cui l’ente individua le attività esposte al rischio di commissione dei reati-presupposto e organizza misure idonee a prevenirli.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e si applica, tra gli altri, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 d.lgs. 231/2001).

La responsabilità dell’ente presuppone, in termini generali, la commissione di un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di un soggetto apicale o di una persona sottoposta alla direzione o vigilanza di quest’ultimo (art. 5 d.lgs. 231/2001).

Il modello assolve quindi a una duplice funzione. Da un lato, costituisce uno strumento di prevenzione e di governo del rischio-reato; dall’altro, può concorrere a escludere o attenuare la responsabilità dell’ente, purché sia stato adottato prima della commissione del reato, sia concretamente idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi e sia stato efficacemente attuato.

Quando il reato è commesso da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del decreto richiede, tra l’altro, che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo, che sia stato istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello (art. 6 d.lgs. 231/2001).

Per i soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’art. 7 collega l’efficace attuazione anche alla verifica periodica e all’eventuale modifica del modello (art. 7 d.lgs. 231/2001).

La giurisprudenza esclude che la mera esistenza cartolare del MOG sia sufficiente. La Cassazione ha chiarito che la nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’adozione del codice etico e l’introduzione di un sistema disciplinare non dimostrano, da soli, l’effettiva operatività del modello nel suo complesso (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38025 del 2022).

2. Perché il MOG 231 va aggiornato?

L’aggiornamento è necessario perché il modello deve mantenere nel tempo la propria idoneità preventiva.

L’art. 7, comma 4, lettera a), individua espressamente due situazioni che impongono una verifica e, se necessario, una modifica: la scoperta di significative violazioni delle prescrizioni del modello e i mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente (art. 7 d.lgs. 231/2001).

Ne deriva che non esiste, in via generale, un obbligo di aggiornamento a scadenza annuale o secondo un intervallo temporale fisso valido per ogni ente. Esiste invece un obbligo di mantenimento dell’adeguatezza, da attuare mediante verifiche periodiche e interventi proporzionati ai cambiamenti e ai rischi rilevati.

L’eventuale previsione, nel modello o nel regolamento dell’Organismo di Vigilanza, di una periodicità delle verifiche costituisce un parametro organizzativo interno che deve essere rispettato e documentato.

L’aggiornamento può rendersi necessario, in particolare, quando intervengono modifiche legislative che ampliano o modificano il catalogo dei reati-presupposto, quando cambiano l’attività esercitata, la struttura societaria, i processi decisionali, i poteri di firma, le deleghe, la catena gerarchica o i rapporti con clienti, fornitori e pubbliche amministrazioni.

Analoga esigenza può sorgere in occasione di operazioni straordinarie, acquisizioni, riorganizzazioni, esternalizzazioni, apertura di nuove sedi o ingresso in nuovi mercati.

Un ulteriore indice di necessità dell’aggiornamento è costituito dalla rilevazione di una violazione, di un quasi incidente, di una criticità nei controlli o di un procedimento relativo a un reato-presupposto. In tali casi non è sufficiente limitarsi a sanzionare la condotta individuale: occorre verificare se il fatto evidenzi lacune nella mappatura dei rischi, nei protocolli, nei flussi informativi, nel sistema disciplinare o nell’effettiva applicazione delle procedure.

Il modello deve inoltre essere coordinato con i sistemi di controllo già presenti nell’impresa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio, l’art. 30 del d.lgs. 81/2008 richiede il riesame e l’eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative della normativa prevenzionistica o quando intervengano mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 d.lgs. 81/2008).

L’aggiornamento deve essere preceduto da una valutazione del rischio e tradursi, quando occorre, nella modifica delle parti effettivamente interessate: analisi delle attività sensibili, protocolli, deleghe e procure, procedure di controllo, flussi verso l’Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, formazione e comunicazione.

La Cassazione ha sottolineato che l’idoneità del modello va apprezzata in concreto rispetto alla tipologia di illecito e alle modalità della sua possibile realizzazione, senza che la conformità astratta a linee guida di categoria sia sufficiente (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37119 del 2012).

3. Chi segnala la necessità di aggiornare il modello?

La responsabilità formale dell’adozione e dell’approvazione del MOG compete all’organo dirigente, mentre all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del d.lgs. 231/2001 (art. 6 d.lgs. 231/2001). Occorre quindi distinguere tra il soggetto che rileva e segnala la necessità di intervento e l’organo che, secondo il sistema di governance dell’ente, assume la decisione di adottare la nuova versione.

L’Organismo di Vigilanza è normalmente il principale soggetto propositivo. Attraverso le attività di vigilanza, gli audit, l’esame dei flussi informativi, le verifiche sui processi sensibili e l’analisi delle segnalazioni, esso può individuare scostamenti tra il modello e la concreta operatività aziendale. L’OdV dovrebbe quindi riferire tempestivamente all’organo dirigente, indicando le ragioni dell’aggiornamento, le aree interessate e il livello di urgenza.

La necessità di aggiornamento può essere segnalata anche dalle funzioni aziendali responsabili dei processi a rischio, dal responsabile legale o compliance, dal responsabile della prevenzione e protezione per i profili di sicurezza, dal responsabile anticorruzione ove previsto, dall’organo di controllo, dal collegio sindacale, dai revisori e dai dirigenti. Un ruolo essenziale spetta inoltre ai destinatari delle procedure, che possono rilevare prassi difformi, controlli inefficaci o nuovi rischi operativi.

Le segnalazioni devono essere tracciate. È opportuno che il sistema organizzativo stabilisca canali, contenuti minimi, tempi di trasmissione, soggetti destinatari e modalità di conservazione della documentazione. L’OdV deve poter ricevere informazioni rilevanti e riferire all’organo dirigente senza interferenze incompatibili con la propria autonomia. La sua funzione, tuttavia, non coincide con quella gestionale: non spetta all’OdV amministrare direttamente i processi aziendali o sostituirsi ai responsabili operativi. La Cassazione ha precisato che l’Organismo di Vigilanza sorveglia e verifica la funzionalità e l’osservanza del modello, ma non gestisce direttamente i sistemi di sicurezza o le attività operative dell’impresa (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18413 del 2022).

La decisione finale sull’adozione della nuova versione del modello spetta all’organo competente secondo la legge, lo statuto e l’assetto di governance dell’ente. Nella prassi societaria tale competenza è generalmente esercitata dal consiglio di amministrazione o dall’amministratore unico, sulla base dell’istruttoria e della proposta dell’OdV e delle funzioni aziendali interessate. L’approvazione dovrebbe essere accompagnata da un verbale che dia conto delle ragioni dell’intervento, delle verifiche svolte e delle principali modifiche introdotte.

4. Mancato aggiornamento e profili di responsabilità.

Il mancato aggiornamento non determina automaticamente, per il solo decorso del tempo, la responsabilità dell’ente. La responsabilità amministrativa da reato richiede l’accertamento del reato-presupposto, dell’interesse o vantaggio dell’ente e della cosiddetta colpa di organizzazione, ossia di uno specifico deficit organizzativo causalmente collegato alla commissione dell’illecito.

La mera assenza, inidoneità o inefficace attuazione del modello non costituisce da sola l’intero illecito dell’ente, ma può rappresentare un elemento dimostrativo della colpa di organizzazione (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 18413 del 2022).

Il rischio, tuttavia, è concreto quando il modello non recepisce un cambiamento rilevante e, proprio per tale lacuna, non è in grado di prevenire il reato successivamente commesso. In questa ipotesi l’ente può non riuscire a dimostrare l’efficace attuazione del modello oppure può emergere che i presidi formalmente previsti erano inadeguati rispetto al rischio effettivo. L’adozione formale di una nuova versione dopo la commissione del reato non elimina, di regola, la necessità di valutare quale fosse l’assetto organizzativo esistente al momento del fatto.

La verifica dell’idoneità segue infatti una valutazione collocata idealmente nel momento della commissione dell’illecito, considerando se un modello virtuoso avrebbe eliminato o ridotto il rischio della sua verificazione (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41030 del 2025).

Il mancato aggiornamento può incidere anche sulla posizione degli amministratori.

L’organo dirigente, cui compete l’adozione e l’efficace attuazione del modello, deve assicurare che l’assetto organizzativo sia adeguato all’attività esercitata e che le criticità segnalate siano esaminate. L’eventuale responsabilità dell’amministratore non discende automaticamente dalla sola esistenza di un modello non aggiornato, ma può essere valutata alla luce della concreta conoscenza delle criticità, delle segnalazioni ricevute, dei poteri disponibili, delle omissioni compiute e del nesso causale con il danno o con l’illecito.

Anche l’Organismo di Vigilanza può essere esposto a profili di responsabilità se omette ingiustificatamente di svolgere i compiti di vigilanza, non rileva criticità conoscibili attraverso i flussi e le verifiche previste oppure non segnala all’organo dirigente la necessità di intervenire. Non gli può essere imputata, invece, una responsabilità gestionale per il solo fatto che un reato sia stato commesso, soprattutto quando abbia effettivamente esercitato i propri poteri di controllo e abbia documentato le segnalazioni formulate. La valutazione deve essere concreta e riguardare l’attività esigibile in relazione alle dimensioni dell’ente, alla struttura dei rischi e alle informazioni disponibili.

Sul piano sanzionatorio, il deficit organizzativo può concorrere all’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e incidere sulla valutazione delle misure cautelari. La giurisprudenza ha chiarito che la nomina dell’OdV e l’adozione successiva di un modello non sono sufficienti quando il nuovo assetto non modifica concretamente le carenze che hanno consentito il reato e lascia immutati spazi di discrezionalità non adeguatamente controllati (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37119 del 2012).

In conclusione, l’aggiornamento del MOG 231 deve essere trattato come un processo permanente di verifica e miglioramento, non come un adempimento occasionale.

Un sistema efficace dovrebbe prevedere una mappatura periodica dei rischi, flussi informativi affidabili, un ruolo autonomo e documentato dell’Organismo di Vigilanza, una procedura interna per la proposta e l’approvazione delle modifiche, nonché attività di formazione e comunicazione coerenti con la versione aggiornata.

La tenuta documentale di ogni fase consente di dimostrare non soltanto che il modello esiste, ma che l’ente lo ha concretamente monitorato e mantenuto adeguato nel tempo.

Il modello 231: funzione e benefici per l’impresa

L’articolo esamina la funzione del MOG 231 e i benefici per l’impresa.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) previsto dal D. LGS. n. 8 giugno 2001, n. 231 è l’insieme di principi, procedure, protocolli, controlli e regole disciplinari attraverso cui l’impresa individua e governa i rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il suo scopo non è soltanto formalizzare regole interne, ma costruire un sistema concretamente idoneo a prevenire gli illeciti, a rilevare tempestivamente le anomalie e a correggere le carenze organizzative.

Il modello deve essere calibrato sulla natura, sulle dimensioni e sull’attività dell’ente. Tra i suoi contenuti essenziali rientrano la mappatura delle attività sensibili, l’individuazione dei protocolli decisionali e dei flussi finanziari, gli obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i meccanismi di aggiornamento.

Per i soggetti apicali, l’articolo 6 del d.lgs. 231/2001 richiede inoltre che l’ente dimostri di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello. La disciplina comprende anche i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare, secondo la normativa sul whistleblowing.

L’adozione del documento, tuttavia, non è sufficiente. Il modello deve essere adottato prima della commissione del reato, effettivamente attuato, conosciuto dai destinatari, sottoposto a verifiche periodiche e aggiornato quando emergano violazioni significative o cambino l’organizzazione e l’attività dell’impresa.

La giurisprudenza ha chiarito che la sola nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’adozione di un codice etico o l’introduzione di un sistema sanzionatorio non dimostrano, da soli, l’effettiva operatività del modello. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38025 del 2022

1. A cosa serve?

Il modello 231 serve innanzitutto a prevenire la responsabilità dell’ente per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei vertici aziendali.

La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica e presuppone, oltre alla commissione di un reato incluso nel catalogo legislativo, l’interesse o il vantaggio dell’ente e una colpa di organizzazione specificamente accertata. Art. 5 d.lgs. 231/2001

Il modello costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di governo del rischio, non una garanzia assoluta di impunità. La sua idoneità deve essere valutata in concreto e in rapporto allo specifico reato verificatosi.

La Cassazione ha escluso che la mera assenza o inadeguatezza del modello determini automaticamente la responsabilità dell’ente, ma ha anche precisato che le carenze organizzative possono concorrere a dimostrare la colpa di organizzazione quando siano specifiche e causalmente

collegate all’illecito.

2. Benefici fiscali: attenzione a distinguere quelli diretti da quelli indiretti:

L’adozione del modello 231 non comporta, in via generale e automatica, il riconoscimento di un credito d’imposta, di una deduzione dal reddito o di una riduzione dell’IRES o dell’IRAP. Non esiste, dunque, un beneficio fiscale generalizzato collegato alla sola adozione formale del modello. Gli eventuali incentivi fiscali devono derivare da una specifica disciplina agevolativa o dal singolo bando, che può prevedere requisiti organizzativi, di legalità, tracciabilità o controllo interno.

Il beneficio fiscale può però manifestarsi indirettamente. Un modello adeguato rafforza i controlli sui flussi finanziari, sulla contabilizzazione delle operazioni, sui rapporti con la pubblica amministrazione, sulla gestione delle risorse e sulla prevenzione dei reati tributari e societari eventualmente inclusi nel catalogo applicabile. Ne può derivare una riduzione del rischio di sanzioni, recuperi fiscali, perdita di agevolazioni e costi connessi a contenziosi o a condotte fraudolente. Si tratta, tuttavia, di effetti economici di prevenzione e non di un’agevolazione fiscale automatica.

Un ulteriore profilo riguarda le discipline premiali che subordinano determinati vantaggi alla trasparenza e alla corretta gestione dei flussi aziendali. Ad esempio, l’articolo 10 del decreto-legge n. 201/2011 collega specifici benefici per alcune categorie di contribuenti all’invio telematico dei dati fiscali e all’utilizzo di un conto corrente dedicato; il modello 231 può favorire l’assetto organizzativo e documentale necessario a rispettare tali obblighi, ma non sostituisce le condizioni espressamente previste dalla legge. Art. 10 d.l. 201/2011

Il vantaggio fiscale più concreto, pertanto, è normalmente indiretto: prevenire condotte che espongano l’impresa a sanzioni, confische, decadenze da incentivi o costi di regolarizzazione. La presenza del modello non sana violazioni fiscali già commesse e non consente di conservare un’agevolazione in assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina di riferimento.

3.Tutela del patrimonio e continuità aziendale.

Il modello 231 contribuisce alla tutela del patrimonio perché riduce il rischio che l’impresa sia colpita da sanzioni pecuniarie, confische e misure interdittive. La confisca può riguardare il profitto del reato, anche per equivalente, e il sequestro preventivo può incidere su beni, disponibilità finanziarie e, in determinate ipotesi, sull’operatività aziendale. La prevenzione dei reati e la tempestiva eliminazione delle carenze organizzative sono quindi funzionali a preservare liquidità, beni strumentali, rapporti contrattuali e valore dell’impresa.

Il decreto prevede inoltre che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’ente abbia risarcito il danno, eliminato le conseguenze del reato, rimosso le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di un modello idoneo e messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. Si tratta di una disciplina premiale condizionata a presupposti rigorosi, che non coincide con una protezione patrimoniale automatica. Art. 17 d.lgs. 231/2001

Anche la riduzione della sanzione pecuniaria può operare quando, prima dell’apertura del dibattimento, il modello sia stato adottato e reso operativo e l’ente abbia risarcito integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose.

Il modello è rilevante per la continuità aziendale nei settori esposti a rischi di corruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, reati societari, frodi e illeciti informatici. La giurisprudenza ha sottolineato che l’adozione formale del modello non esclude le misure cautelari quando non incida concretamente sulle carenze strutturali che hanno consentito il reato.

4. Benefici in termini di governance.

Sul piano della governance, il modello 231 rende più chiara la distribuzione di ruoli, poteri e responsabilità. La mappatura dei rischi costringe l’impresa a individuare chi può assumere decisioni sensibili, quali controlli debbano precederle, quali autorizzazioni siano necessarie e quali flussi informativi debbano raggiungere gli organi societari e l’Organismo di Vigilanza.

Questo processo rafforza la separazione tra gestione, controllo e verifica, limita la concentrazione di poteri non bilanciati, migliora la tracciabilità delle decisioni e favorisce il coordinamento tra organo amministrativo, collegio sindacale, funzioni di controllo interno, compliance, responsabili di settore e revisori.

L’Organismo di Vigilanza non sostituisce gli amministratori né gestisce direttamente l’attività aziendale: vigila sul funzionamento e sull’osservanza del modello e ne promuove l’aggiornamento. La gestione dei rischi rimane responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

Una governance sostenuta dal modello 231 migliora inoltre la capacità dell’impresa di documentare le proprie scelte, individuare tempestivamente le anomalie, gestire i conflitti di interesse e reagire alle segnalazioni. Ciò può accrescere la fiducia di soci, finanziatori, partner commerciali, clienti e pubbliche amministrazioni, soprattutto nei rapporti caratterizzati da elevati requisiti di affidabilità e integrità.

5. Profili civili.
Sotto il profilo civile, il modello 231 può contribuire a dimostrare che l’impresa ha predisposto un assetto organizzativo ragionevole, coerente con la propria attività e orientato alla prevenzione dei rischi. La mappatura dei processi, la formalizzazione dei poteri, la tracciabilità delle operazioni e l’attivazione di controlli periodici possono assumere rilievo nella valutazione della diligenza degli amministratori e dell’adeguatezza dell’organizzazione societaria.

Il modello non esclude, tuttavia, la responsabilità civile dell’impresa, degli amministratori o dei dipendenti.

Non impedisce il risarcimento dei danni causati a terzi, ai lavoratori, ai soci, ai creditori o ai contraenti, né sostituisce gli ordinari obblighi di corretta amministrazione, sicurezza, vigilanza e adempimento contrattuale. La sua efficacia probatoria dipende dalla concreta attuazione delle procedure e dalla coerenza tra le regole scritte e la prassi aziendale.

Anche i rapporti con l’Organismo di Vigilanza devono essere disciplinati con attenzione. Nomina, durata, revoca, compensi e garanzie di autonomia devono essere coerenti con il ruolo dell’organo e con il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

La giurisprudenza di merito ha evidenziato che il regolamento dell’Organismo di Vigilanza è distinto dal modello organizzativo e può produrre specifici effetti nel rapporto tra la società e i componenti dell’organo.

6. Profili penali e responsabilità dell’ente.
Il beneficio penale principale riguarda la possibilità di escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente, non la responsabilità penale della persona fisica.

Il modello 231, infatti, non attribuisce immunità agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti o ai collaboratori che commettano un reato. La persona fisica resta sottoposta all’accertamento della propria responsabilità secondo le regole penali ordinarie.

Per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve dimostrare l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di un modello idoneo, l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza, l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore del reato e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente non risponde quando dimostra che il reato è stato reso possibile non dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma dalla fraudolenta elusione del sistema preventivo. Art. 7 d.lgs. 231/2001

L’efficacia del modello deve essere valutata rispetto alla specifica area di rischio.

Nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di procedure: occorre che il sistema affronti concretamente valutazione dei rischi, formazione, manutenzione, gestione delle emergenze, appalti, sorveglianza e verifiche. L’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 individua, per la sicurezza sul lavoro, i contenuti del modello idoneo a produrre efficacia esimente nelle parti corrispondenti.

La giurisprudenza applica un criterio concreto e prognostico: occorre verificare se, collocandosi idealmente nel momento del fatto, l’osservanza di un modello realmente virtuoso avrebbe eliminato o ridotto in modo efficace il rischio di commissione di un illecito della stessa specie.