Il modello 231: funzione e benefici per l’impresa

L’articolo esamina la funzione del MOG 231 e i benefici per l’impresa.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) previsto dal D. LGS. n. 8 giugno 2001, n. 231 è l’insieme di principi, procedure, protocolli, controlli e regole disciplinari attraverso cui l’impresa individua e governa i rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il suo scopo non è soltanto formalizzare regole interne, ma costruire un sistema concretamente idoneo a prevenire gli illeciti, a rilevare tempestivamente le anomalie e a correggere le carenze organizzative.

Il modello deve essere calibrato sulla natura, sulle dimensioni e sull’attività dell’ente. Tra i suoi contenuti essenziali rientrano la mappatura delle attività sensibili, l’individuazione dei protocolli decisionali e dei flussi finanziari, gli obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i meccanismi di aggiornamento.

Per i soggetti apicali, l’articolo 6 del d.lgs. 231/2001 richiede inoltre che l’ente dimostri di avere affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello. La disciplina comprende anche i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il relativo sistema disciplinare, secondo la normativa sul whistleblowing.

L’adozione del documento, tuttavia, non è sufficiente. Il modello deve essere adottato prima della commissione del reato, effettivamente attuato, conosciuto dai destinatari, sottoposto a verifiche periodiche e aggiornato quando emergano violazioni significative o cambino l’organizzazione e l’attività dell’impresa.

La giurisprudenza ha chiarito che la sola nomina dell’Organismo di Vigilanza, l’adozione di un codice etico o l’introduzione di un sistema sanzionatorio non dimostrano, da soli, l’effettiva operatività del modello. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38025 del 2022

1. A cosa serve?

Il modello 231 serve innanzitutto a prevenire la responsabilità dell’ente per i reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, da soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei vertici aziendali.

La responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica e presuppone, oltre alla commissione di un reato incluso nel catalogo legislativo, l’interesse o il vantaggio dell’ente e una colpa di organizzazione specificamente accertata. Art. 5 d.lgs. 231/2001

Il modello costituisce quindi uno strumento di prevenzione e di governo del rischio, non una garanzia assoluta di impunità. La sua idoneità deve essere valutata in concreto e in rapporto allo specifico reato verificatosi.

La Cassazione ha escluso che la mera assenza o inadeguatezza del modello determini automaticamente la responsabilità dell’ente, ma ha anche precisato che le carenze organizzative possono concorrere a dimostrare la colpa di organizzazione quando siano specifiche e causalmente

collegate all’illecito.

2. Benefici fiscali: attenzione a distinguere quelli diretti da quelli indiretti:

L’adozione del modello 231 non comporta, in via generale e automatica, il riconoscimento di un credito d’imposta, di una deduzione dal reddito o di una riduzione dell’IRES o dell’IRAP. Non esiste, dunque, un beneficio fiscale generalizzato collegato alla sola adozione formale del modello. Gli eventuali incentivi fiscali devono derivare da una specifica disciplina agevolativa o dal singolo bando, che può prevedere requisiti organizzativi, di legalità, tracciabilità o controllo interno.

Il beneficio fiscale può però manifestarsi indirettamente. Un modello adeguato rafforza i controlli sui flussi finanziari, sulla contabilizzazione delle operazioni, sui rapporti con la pubblica amministrazione, sulla gestione delle risorse e sulla prevenzione dei reati tributari e societari eventualmente inclusi nel catalogo applicabile. Ne può derivare una riduzione del rischio di sanzioni, recuperi fiscali, perdita di agevolazioni e costi connessi a contenziosi o a condotte fraudolente. Si tratta, tuttavia, di effetti economici di prevenzione e non di un’agevolazione fiscale automatica.

Un ulteriore profilo riguarda le discipline premiali che subordinano determinati vantaggi alla trasparenza e alla corretta gestione dei flussi aziendali. Ad esempio, l’articolo 10 del decreto-legge n. 201/2011 collega specifici benefici per alcune categorie di contribuenti all’invio telematico dei dati fiscali e all’utilizzo di un conto corrente dedicato; il modello 231 può favorire l’assetto organizzativo e documentale necessario a rispettare tali obblighi, ma non sostituisce le condizioni espressamente previste dalla legge. Art. 10 d.l. 201/2011

Il vantaggio fiscale più concreto, pertanto, è normalmente indiretto: prevenire condotte che espongano l’impresa a sanzioni, confische, decadenze da incentivi o costi di regolarizzazione. La presenza del modello non sana violazioni fiscali già commesse e non consente di conservare un’agevolazione in assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina di riferimento.

3.Tutela del patrimonio e continuità aziendale.

Il modello 231 contribuisce alla tutela del patrimonio perché riduce il rischio che l’impresa sia colpita da sanzioni pecuniarie, confische e misure interdittive. La confisca può riguardare il profitto del reato, anche per equivalente, e il sequestro preventivo può incidere su beni, disponibilità finanziarie e, in determinate ipotesi, sull’operatività aziendale. La prevenzione dei reati e la tempestiva eliminazione delle carenze organizzative sono quindi funzionali a preservare liquidità, beni strumentali, rapporti contrattuali e valore dell’impresa.

Il decreto prevede inoltre che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’ente abbia risarcito il danno, eliminato le conseguenze del reato, rimosso le carenze organizzative mediante l’adozione e l’attuazione di un modello idoneo e messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. Si tratta di una disciplina premiale condizionata a presupposti rigorosi, che non coincide con una protezione patrimoniale automatica. Art. 17 d.lgs. 231/2001

Anche la riduzione della sanzione pecuniaria può operare quando, prima dell’apertura del dibattimento, il modello sia stato adottato e reso operativo e l’ente abbia risarcito integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose.

Il modello è rilevante per la continuità aziendale nei settori esposti a rischi di corruzione, sicurezza sul lavoro, ambiente, reati societari, frodi e illeciti informatici. La giurisprudenza ha sottolineato che l’adozione formale del modello non esclude le misure cautelari quando non incida concretamente sulle carenze strutturali che hanno consentito il reato.

4. Benefici in termini di governance.

Sul piano della governance, il modello 231 rende più chiara la distribuzione di ruoli, poteri e responsabilità. La mappatura dei rischi costringe l’impresa a individuare chi può assumere decisioni sensibili, quali controlli debbano precederle, quali autorizzazioni siano necessarie e quali flussi informativi debbano raggiungere gli organi societari e l’Organismo di Vigilanza.

Questo processo rafforza la separazione tra gestione, controllo e verifica, limita la concentrazione di poteri non bilanciati, migliora la tracciabilità delle decisioni e favorisce il coordinamento tra organo amministrativo, collegio sindacale, funzioni di controllo interno, compliance, responsabili di settore e revisori.

L’Organismo di Vigilanza non sostituisce gli amministratori né gestisce direttamente l’attività aziendale: vigila sul funzionamento e sull’osservanza del modello e ne promuove l’aggiornamento. La gestione dei rischi rimane responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali competenti.

Una governance sostenuta dal modello 231 migliora inoltre la capacità dell’impresa di documentare le proprie scelte, individuare tempestivamente le anomalie, gestire i conflitti di interesse e reagire alle segnalazioni. Ciò può accrescere la fiducia di soci, finanziatori, partner commerciali, clienti e pubbliche amministrazioni, soprattutto nei rapporti caratterizzati da elevati requisiti di affidabilità e integrità.

5. Profili civili.
Sotto il profilo civile, il modello 231 può contribuire a dimostrare che l’impresa ha predisposto un assetto organizzativo ragionevole, coerente con la propria attività e orientato alla prevenzione dei rischi. La mappatura dei processi, la formalizzazione dei poteri, la tracciabilità delle operazioni e l’attivazione di controlli periodici possono assumere rilievo nella valutazione della diligenza degli amministratori e dell’adeguatezza dell’organizzazione societaria.

Il modello non esclude, tuttavia, la responsabilità civile dell’impresa, degli amministratori o dei dipendenti.

Non impedisce il risarcimento dei danni causati a terzi, ai lavoratori, ai soci, ai creditori o ai contraenti, né sostituisce gli ordinari obblighi di corretta amministrazione, sicurezza, vigilanza e adempimento contrattuale. La sua efficacia probatoria dipende dalla concreta attuazione delle procedure e dalla coerenza tra le regole scritte e la prassi aziendale.

Anche i rapporti con l’Organismo di Vigilanza devono essere disciplinati con attenzione. Nomina, durata, revoca, compensi e garanzie di autonomia devono essere coerenti con il ruolo dell’organo e con il regolamento che ne disciplina il funzionamento.

La giurisprudenza di merito ha evidenziato che il regolamento dell’Organismo di Vigilanza è distinto dal modello organizzativo e può produrre specifici effetti nel rapporto tra la società e i componenti dell’organo.

6. Profili penali e responsabilità dell’ente.
Il beneficio penale principale riguarda la possibilità di escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell’ente, non la responsabilità penale della persona fisica.

Il modello 231, infatti, non attribuisce immunità agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti o ai collaboratori che commettano un reato. La persona fisica resta sottoposta all’accertamento della propria responsabilità secondo le regole penali ordinarie.

Per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve dimostrare l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di un modello idoneo, l’autonomia dell’Organismo di Vigilanza, l’elusione fraudolenta del modello da parte dell’autore del reato e l’assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente non risponde quando dimostra che il reato è stato reso possibile non dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ma dalla fraudolenta elusione del sistema preventivo. Art. 7 d.lgs. 231/2001

L’efficacia del modello deve essere valutata rispetto alla specifica area di rischio.

Nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, non è sufficiente richiamare genericamente l’esistenza di procedure: occorre che il sistema affronti concretamente valutazione dei rischi, formazione, manutenzione, gestione delle emergenze, appalti, sorveglianza e verifiche. L’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 individua, per la sicurezza sul lavoro, i contenuti del modello idoneo a produrre efficacia esimente nelle parti corrispondenti.

La giurisprudenza applica un criterio concreto e prognostico: occorre verificare se, collocandosi idealmente nel momento del fatto, l’osservanza di un modello realmente virtuoso avrebbe eliminato o ridotto in modo efficace il rischio di commissione di un illecito della stessa specie.

 

La responsabilità penale dei componenti dell’Organismo di vigilanza nel sistema 231

1. Premessa

La posizione dei componenti dell’Organismo di vigilanza (OdV) continua a collocarsi in una zona di particolare delicatezza applicativa. Da un lato, il decreto legislativo n. 231 del 2001 attribuisce all’OdV un ruolo essenziale nel sistema di prevenzione dei reati-presupposto; dall’altro, la disciplina non configura l’organismo come un organo gestorio, né gli attribuisce un generale potere di impedire ogni illecito commesso nell’ambito dell’ente.

La questione centrale è dunque stabilire quando l’inosservanza dei compiti di vigilanza possa assumere rilievo penale personale. La risposta non può essere ricavata dalla mera esistenza del reato-presupposto o dalla successiva responsabilità dell’ente: occorre verificare, in concreto, la fonte e il contenuto dell’obbligo, i poteri effettivamente disponibili, la condotta tenuta dal singolo componente, il nesso causale e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata.

2. Il ruolo dell’OdV nel decreto 231

L’art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001 richiede, per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento sia affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La stessa disposizione collega l’efficacia esimente del modello anche all’assenza di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. La norma non attribuisce tuttavia all’organismo la gestione dei processi aziendali, né il potere di sostituirsi agli amministratori o ai responsabili delle funzioni operative.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui, l’art. 7 del decreto considera rilevanti gli obblighi di direzione e vigilanza gravanti sull’ente e valorizza l’adozione e l’efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il sistema delineato dagli artt. 6 e 7 deve essere letto insieme all’art. 5, che individua i soggetti qualificati e richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Ne deriva che la vigilanza dell’OdV ha natura sistemica e preventiva: riguarda l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle regole cautelari inserite nel modello, la permanenza della loro idoneità rispetto ai rischi aziendali e la tempestiva segnalazione delle criticità agli organi competenti. Non coincide, invece, con un controllo autorizzativo su ogni singolo atto degli amministratori o con una supervisione gerarchica sull’attività dei dipendenti.

3. L’autonomia e i limiti funzionali dell’organismo

L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV sono funzionali all’effettività del controllo. La giurisprudenza di merito ha sottolineato che l’autonomia dell’iniziativa di controllo deve essere preservata da interferenze o condizionamenti dell’organo dirigente e che non possono essere chiamati a comporre l’organismo soggetti sottoposti al potere gerarchico dei vertici che svolgano compiti direttamente connessi alle aree esposte al rischio-reato, o soggetti esterni titolari di rilevanti funzioni operative nelle medesime aree. In questa prospettiva, l’eventuale carenza di indipendenza incide anzitutto sulla valutazione dell’idoneità del modello e dell’esimente dell’ente, senza determinare automaticamente la nullità della nomina o la responsabilità penale del componente.

Il limite più importante è stato chiarito dalla Cassazione con riferimento ai poteri dell’organismo. In una vicenda relativa a comunicazioni societarie false, la Corte ha escluso che il modello possa imporre un controllo preventivo generalizzato su qualsiasi atto del presidente o dell’amministratore delegato. Un simile assetto trasformerebbe l’OdV in un supervisore dell’attività direttiva, con indebita attribuzione di funzioni gestorie. All’organismo spetta, piuttosto, un controllo continuativo e sistemico sulle regole cautelari predisposte e sul loro rispetto, con il compito di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, non di amministrare l’ente.

La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23401 del 2022 ha inoltre precisato che non è ragionevolmente esigibile un controllo preventivo sugli atti meramente comunicativi adottati dai vertici nell’esercizio di poteri loro legittimamente conferiti. La decisione è particolarmente rilevante perché impedisce di desumere la responsabilità dell’OdV dalla sola circostanza che il reato sia stato commesso da un apicale attraverso un atto formalmente rientrante nelle sue competenze.

4. La possibile responsabilità penale: concorso omissivo e concorso commissivo

Il componente dell’OdV può essere chiamato a rispondere penalmente non in quanto membro dell’organismo, ma soltanto se la sua condotta integra una specifica fattispecie di reato. Le ipotesi astrattamente configurabili sono, in termini generali, il concorso commissivo nel reato-presupposto, il concorso omissivo improprio e, in presenza dei relativi presupposti, autonome fattispecie omissive previste dalla legge.

Per il concorso omissivo improprio viene in rilievo l’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La disposizione non consente però di fondare la responsabilità sulla sola attribuzione formale di un incarico di controllo. Occorre individuare una posizione di garanzia, una fonte giuridica sufficientemente determinata dell’obbligo di intervento e un potere concreto di impedire l’evento.

La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17598 del 2010 ha affermato, in termini generali, che la posizione di garanzia richiede sia una fonte dell’obbligo costituita da una norma extrapenale o da un contratto sufficientemente determinati, sia un potere giuridico e materiale di intervento. Il principio è particolarmente significativo per l’OdV: l’organismo dispone normalmente di poteri di iniziativa, accesso alle informazioni, verifica e segnalazione, ma non necessariamente di poteri impeditivi, sanzionatori o sostitutivi rispetto agli organi gestori.

La giurisprudenza più recente ribadisce che la posizione di garanzia non può essere affermata sulla base di una qualifica formale e che devono essere ricostruite le mansioni effettive, le competenze attribuite e la concreta possibilità di intervento. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46087 del 2022 ha escluso che la titolarità di compiti di vigilanza comporti automaticamente responsabilità per l’evento, richiedendo l’accertamento della regola cautelare violata, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e del nesso causale secondo un giudizio di alta probabilità logica.

5. Il rapporto tra obblighi di vigilanza e responsabilità personale

L’obbligo dell’OdV di vigilare sul modello non equivale all’obbligo di impedire direttamente ogni reato commesso nell’ente. La funzione dell’organismo si realizza attraverso attività di controllo, acquisizione di informazioni, esame dei flussi informativi, verifiche periodiche, individuazione delle anomalie e comunicazione delle criticità agli organi titolari dei poteri decisionali.

La mancata segnalazione di una violazione può assumere rilievo penale solo quando, in relazione al concreto assetto organizzativo, la segnalazione costituisca la condotta doverosa idonea ad attivare un potere impeditivo effettivo e quando sia dimostrato che l’intervento omesso avrebbe evitato l’evento. Non è sufficiente affermare che una segnalazione avrebbe offerto all’ente una possibilità astratta di intervenire. Occorre verificare quale organo avrebbe dovuto agire, quali poteri avrebbe avuto, in quale momento e con quale ragionevole efficacia causale.

In questa prospettiva, la responsabilità del componente non può essere costruita per automatismo dal rapporto tra reato e mancata vigilanza. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30604 del 2025 ha escluso, con riferimento a un diverso organo di controllo, che le funzioni di vigilanza, consultive o autorizzatorie siano di per sé sufficienti a fondare una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. La Corte ha ribadito che, in assenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, la responsabilità deve essere ricondotta alle regole ordinarie del concorso di persone, con la prova di un contributo causale e della relativa componente soggettiva.

Il principio è trasferibile, con la necessaria cautela, alla posizione dell’OdV: se l’organismo non dispone di poteri di gestione o di veto, la sua omissione non può essere equiparata automaticamente alla causazione dell’evento. Potrà rilevare, invece, una condotta consapevole di agevolazione, un’omessa segnalazione di anomalie macroscopiche già conosciute, la falsificazione o alterazione dei flussi di controllo, ovvero un accordo con gli autori del reato.

6. Il nesso causale e l’elemento soggettivo

Anche quando sia individuata una posizione di garanzia, la responsabilità richiede la prova del nesso causale tra l’omissione e l’evento. Il giudice deve formulare un giudizio controfattuale concreto: occorre stabilire se la condotta doverosa — ad esempio una segnalazione tempestiva, una richiesta di verifica o l’attivazione di una procedura prevista dal modello — avrebbe impedito il reato o l’evento lesivo con elevata probabilità logica.

La sola possibilità che l’intervento dell’OdV avrebbe potuto ridurre il rischio non è sufficiente. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37078 del 2022 ha riaffermato che il nesso causale nell’omissione impropria non può essere fondato sul solo coefficiente di probabilità statistica, ma richiede un giudizio di alta probabilità logica, costruito sulla concreta dinamica del fatto e sui fattori alternativi intervenuti.

Sul piano soggettivo, la mera negligenza organizzativa dell’ente non coincide con la colpa personale del componente dell’OdV. La colpa di organizzazione è elemento della responsabilità dell’ente e deve essere tenuta distinta dalla colpevolezza della persona fisica. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24402 del 2026 ha ribadito che la responsabilità dell’ente non è una responsabilità “di rimbalzo” rispetto a quella dell’autore del reato e che la colpa di organizzazione deve essere oggetto di autonomo accertamento. La stessa esigenza di autonomia vale, sul versante personale, per l’accertamento della colpa o del dolo del componente dell’OdV.

7. L’OdV nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Il tema assume particolare rilievo nei procedimenti per omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, nei quali l’ente può rispondere ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. In tali casi, il modello deve prevedere procedure adeguate ai rischi specifici e un monitoraggio effettivo delle misure prevenzionistiche.

La responsabilità dell’ente, tuttavia, non implica automaticamente quella dei componenti dell’OdV. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21704 del 2023 ha distinto la colpa di organizzazione dell’ente dalla colpa degli autori del reato presupposto, precisando che l’accusa deve individuare i canali concreti attraverso i quali la condotta della persona fisica si collega teleologicamente all’interesse dell’ente. Questo accertamento non può essere sostituito dalla generica constatazione che l’OdV non abbia rilevato o impedito la violazione.

In concreto, può assumere rilievo la prova che l’OdV fosse stato informato di carenze specifiche e persistenti, che disponesse degli strumenti per segnalarle o sottoporle agli organi competenti, che avesse omesso ogni iniziativa nonostante la chiara percezione del rischio e che l’intervento omesso avrebbe potuto evitare l’evento. Anche in tale ipotesi, dovranno essere provati il nesso causale e l’elemento soggettivo personale. Non è sufficiente il rilievo ex post secondo cui il modello non aveva impedito l’infortunio.

La più recente giurisprudenza insiste infatti sulla necessità di un accertamento specifico dell’interesse o vantaggio dell’ente e della colpa di organizzazione. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4210 del 2024 ha chiarito che, nei reati colposi di evento, interesse e vantaggio sono criteri alternativi e che la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra i due costituiscono elementi del fatto tipico dell’illecito dell’ente. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26293 del 2024 ha inoltre precisato che anche una violazione isolata può essere rilevante per l’ente, ma solo quando siano individuati elementi concreti del collegamento finalistico con l’utilità aziendale.

8. Le condotte che possono esporre concretamente il componente

In termini operativi, il rischio penale del componente dell’OdV tende a concentrarsi non sulla mancata prevenzione assoluta del reato, ma su condotte personali ulteriori e qualificabili. Possono rilevare, a seconda del caso concreto:

  • la partecipazione consapevole alla predisposizione di un modello meramente apparente o inidoneo rispetto a rischi conosciuti;
  • la falsificazione dei verbali, delle relazioni o dei flussi informativi;
  • la rappresentazione non veritiera agli organi sociali o all’autorità giudiziaria dell’attività di vigilanza svolta;
  • l’omessa segnalazione di violazioni specifiche, gravi e reiterate, nonostante la conoscenza effettiva e la disponibilità di poteri di iniziativa;
  • l’accordo o la connivenza con gli autori del reato-presupposto;
  • l’intervento in attività operative o gestorie incompatibili con la funzione di controllo, seguito da una condotta causalmente collegata all’illecito.

Al contrario, non è sufficiente, di regola, dimostrare che l’OdV non abbia previsto ogni possibile modalità di commissione del reato, che non abbia controllato preventivamente ogni decisione aziendale o che il modello sia stato eluso fraudolentemente dagli apicali. Proprio in tema di elusione fraudolenta, la Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23401 del 2022 ha ricordato che il modello non può annullare l’autonomia funzionale degli organi direttivi e che l’OdV non può essere trasformato in un organo di cogestione.

9. Profili di responsabilità civile e organizzativa

L’assenza di responsabilità penale non esclude, in astratto, possibili profili civilistici derivanti dall’inadempimento dell’incarico o dalla violazione dei doveri contrattuali assunti nei confronti dell’ente. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che l’autonomia, la stabilità dell’incarico e la corretta disciplina della revoca costituiscono condizioni funzionali all’indipendenza dell’organismo. La Corte d’appello civile di Palermo, sentenza n. 1500 del 2024 ha distinto il modello organizzativo dal regolamento dell’OdV, valorizzando le regole di nomina, durata, revoca e rinnovo dell’incarico.

Questi profili non comportano, tuttavia, un’estensione della responsabilità penale. La stabilità dell’incarico serve a proteggere l’autonomia del controllo, ma non trasforma il componente in un garante universale dell’attività dell’ente. La responsabilità penale resta ancorata ai principi di legalità, colpevolezza, causalità e personalità della responsabilità.

10. Conclusioni

La responsabilità penale dei componenti dell’OdV non può essere costruita sulla sola constatazione che un reato-presupposto sia stato commesso nonostante l’esistenza del modello. Il decreto 231 attribuisce all’organismo una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, non una funzione di amministrazione, gestione o controllo impeditivo generalizzato dell’intera attività d’impresa.

Per fondare un addebito personale occorre dimostrare, con riferimento al singolo componente e al concreto assetto dell’ente, una specifica fonte dell’obbligo, l’effettiva disponibilità di poteri di intervento, la violazione di una regola cautelare, il nesso causale tra omissione ed evento e l’elemento soggettivo richiesto. In alternativa, la responsabilità può derivare da un contributo commissivo o omissivo consapevole al reato altrui, ma anche in questo caso la mera inerzia o la vigilanza imperfetta non sono sufficienti senza la prova degli elementi costitutivi del concorso.

La linea interpretativa più recente impone quindi di separare tre piani: la responsabilità dell’ente per colpa di organizzazione; l’eventuale responsabilità degli organi gestori e dei responsabili operativi per il reato-presupposto; la responsabilità personale dei componenti dell’OdV. Solo una ricostruzione analitica dei compiti, dei poteri, delle informazioni ricevute e delle iniziative concretamente esigibili consente di stabilire se l’inerzia dell’OdV abbia rilievo penalmente tipico oppure costituisca soltanto una carenza organizzativa imputabile all’ente o, eventualmente, un inadempimento di natura civilistica.