Perquisizione e dichiarazioni spontanee, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato?

Il caso scelto per la rubrica Dialoghi Penali affronta lo spinoso tema dell’utilizzabilità, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto.

Nello specifico a Tizio, sorpreso, a seguito di perquisizione, nella disponibilità di un’arma, veniva contestato il reato previsto dall’art. 4 I. 110/75.

Con il proprio legale decideva di richiedere il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. all’esito del quale veniva condannato, pronuncia poi confermata in sede di appello.

La difesa proponeva ricorso per Cassazione ritenendo sussistente la violazione dell’art 350 c.p.p. per avere la Corte attribuito all’imputato la disponibilità dell’arma sequestrata, rinvenuta all’interno della autovettura, unicamente sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo e riportate nel verbale di PG.

Le dichiarazioni, secondo quanto evidenziato nei motivi di ricorso, risultavano affette da inutilizzabilità patologica in quanto non riportate in un verbale ad hoc e non sottoscritte.

La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato possono essere contenute in un’annotazione ovvero inserite nel verbale di perquisizione o sequestro, senza che occorra un atto autonomo, a condizione che il dichiarante apponga la propria firma, tuttavia, nel caso de quo, la prova della riconducibilità dell’arma al ricorrente discendeva dalla completa disponibilità dell’autovettura e dal tentativo di nascondere l’arma non appena gli agenti si erano avvicinati per la perquisizione (Cfr. Cass. Pen. n. 33273/2026)

La Corte, nella sostanza, ha ascritto la condotta in contestazione all’imputato non sulla base di un elemento dichiarativo, bensì su elementi fattuali ritenuti idonei a dimostrare il possesso dell’arma.

Il principio di diritto sollevato dalla difesa era sicuramente corretto, tuttavia, la prova della commissione del reato è stata rinvenuta nel comportamento sospetto dell’indagato.

Giudizio abbreviato, l’imputato può revocare la propria scelta?

Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca della richiesta di giudizio abbreviato nell’ipotesi di integrazione probatoria.

L’art. 441 bis c.p.p. prevede la facoltà di revoca (tassativa) da parte dell’imputato soltanto nell’ipotesi di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 formulate dal PM a seguito di integrazione probatoria richiesta dallo stesso imputato o disposta dal giudice.

La giurisprudenza, più recente, ha riconosciuto la possibilità di revoca anche quando l’integrazione probatoria d’ufficio comporti l’acquisizione di elementi decisivi che, se conosciuti al momento della scelta processuale, avrebbero verosimilmente determinato una diversa opzione dell’imputato (Cfr. Cass. Pen. n. 34854/2023).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1471/2025, ha affrontato la questione con riguardo al caso di un medico condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato ex art. 481 c.p..

Nello specifico, dopo l’ammissione del rito alternativo, il giudice aveva acquisito d’ufficio i certificati medici (corpo del reato) rilasciati a pazienti mai visitati.

L’imputato, in sede di legittimità, ha reiterato l’eccezione di inutilizzabilità dei predetti certificati, tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non era stata formulata innanzi al giudice di merito la richiesta di revoca del rito, anzi il difensore aveva insistito per la definizione del giudizio.