Il possesso ingiustificato di una considerevole somma di denaro (€ 23.000,00) integra il reato di ricettazione?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penale” affronta un tema scottante, in quanto sempre più spesso, a seguito di perquisizione, vengono trovate in luoghi privati considerevoli somme di denaro, non proporzionate rispetto al reddito dichiarato.

Un uomo veniva trovato, a seguito di perquisizione personale, in possesso di una somma considerevole di denaro (circa 22.940 euro), di cui non giustificava la provenienza.

Il pubblico ministero contestava il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., facendo generico riferimento a denaro di sospetta provenienza illecita.

Veniva immediatamente disposto il sequestro preventivo delle somme da parte del GIP, confermato dal Tribunale del Riesame.

Contro la decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 648 c.p. e vizio di motivazione in relazione al fumus del reato.

La strategia difensiva…

La difesa ha evidenziato che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato benché sproporzionata rispetto al reddito dichiarato e, quindi, astrattamente non giustificabile non consente di presumere che la sua provenienza sia illecita, ben potendo discendere da illecito civile o reato contravvenzionale, che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall’art. 648, co. 2, o 648-bis, co. 2, cod. pen.). Inoltre, nel provvedimento impugnato non venivano indicati né il reato presupposto né, tantomeno, gli elementi che avrebbero potuto far presumere la provenienza delittuosa delle somme.

Le argomentazioni sollevate dalla difesa sono state accolte dalla Corte che, con la sentenza n. 21201 del 9 giugno 2026, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto di sequestro preventivo del GIP, disponendo il dissequestro e la restituzione della somma all’avente diritto.

La Corte, in un passaggio significativo della decisione, ha affermato che l’indagine non ha dissolto il ragionevole dubbio circa la provenienza lecita delle somme rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, valorizzando il brocardo in dubio pro reo.

Appropriazione indebita e divisione ereditaria

La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.

Il caso:

Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.

Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.

A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.

Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.

Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.

Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.

In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.

La difesa:

Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:

  • La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
  • La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.

La decisione:

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.

Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.